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Spaccio di sostanze stupefacenti: quali sono le pene?
Lo spaccio di sostanze stupefacenti è un reato previsto e punito dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (c.d. Testo Unico sugli Stupefacenti): ma con quale pena è punito lo spaccio?
La norma racchiude varie condotte concretamente realizzabili, ragion per cui è impossibile dare un’unica risposta alla domanda: occorrerà infatti analizzare dettagliatamente le fattispecie elencate dall’articolo e distinguere, caso per caso, le varie pene.
Le condotte principali. Quando si incorre nel delitto di spaccio di sostanza stupefacente
Al comma 1, l’art. 73 punisce “chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14”.
Si prosegue delineando una fattispecie più grave: il comma 2 infatti punisce “chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14”.
Il cd. ‘piccolo spaccio di droga’
Infine, al comma 5, l’art. 73 prevede un’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti più lieve rispetto alla precedenti, che sarà concretamente valutata alla luce dei mezzi, delle modalità o delle circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze.
In questo caso la pena sarà ridotta in quanto si presuppone che l’attività di spaccio non sia organizzata e sia meno grave di quelle prevista nei commi precedenti.
Se vuoi approfondire l’argomento relativo a quando sussiste e si configura l’ipotesi delittuosa del comma 5° dell’art. 73 del DPR 309 del 1990, clicca qui.
Le pene previste per il reato di spaccio
Alla luce di quanto appena esposto, è possibile dunque distinguere tre diverse pene:
- per le condotte analizzate dal comma 1, è prevista la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro;
- in relazione alle condotte di cui al comma 2, è stabilita la pena della reclusione da sei a ventidue anni e della multa da 26.000 a 300.000 euro;
- infine per le condotte più lievi previste dal comma 5, la pena della reclusione si abbassa da sei mesi a quattro anni, mentre la multa si abbassa da 1.032 a 10.329 euro.
L’aggravante e l’attenuante di cui all’art. 73 del DPR 309 del 1990.
La norma prevede inoltre un’ipotesi aggravante ed una attenuante:
- Per ciò che concerne la prima, è stabilito che la pena è aumentata nel caso di concorso di tre o più persone (art. 73, comma 6, D.P.R. 309/1990);
- relativamente alla seconda, invece, il comma 4 ha specificato che, con riguardo alle condotte previste al comma 1, se lo spaccio (ma anche le altre attività) riguardano le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A, B, C e D, la pena è ridotta da un terzo alla metà.
Quindi, per le ipotesi di spaccio di spaccio di sostanza stupefacenti ‘cd. leggera’ (ad esempio marijuana, cannabis), la pena è inferiore rispetto allo spaccio di sostanza stupefacente di tipo cd. ‘pesante’.
Lo spaccio commesso dal tossicodipente
Ipotesi peculiare è certamente quella prevista dal comma 5bis dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, la quale prevede che, in caso di sentenza di condanna o di applicazione di pena su accordo delle parti (il c.d. patteggiamento) per la fattispecie di cui al comma 5 nei confronti di un soggetto tossicodipendente o di assuntore di sostanze stupefacenti, il giudice può applicare, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità.
In questo caso, tuttavia, non si seguono le tabelle di conversione stabilite dall’art. 54 del D.Lgs. 274/2000, ma il lavoro avrà una durata pari a quella della pena detentiva stabilita dal giudice o dalle parti.
Le aggravanti previste dall’art. 80 DPR 309 del 1990
Occorre infine elencare le ipotesi aggravate previste dall’art. 80 del D.P.R. 309/1990.
Per tutte le circostanze aggravanti che seguono, ricomprese al comma 1, è previsto l’aumento della pena da un terzo alla metà:
- nel caso in cui la sostanza sia stata ceduta ad un minore;
- nel caso in cui il soggetto sia stato promotore oppure organizzatore di una piccola attività di spaccio ove vi abbiano preso parte più persone, ovvero se abbia determinato la partecipazione o comunque si sia avvalso di un minore o di un infermo, o ancora se tramite la sua autorità, direzione o vigilanza, abbia determinato a commettere reato altre persone ad esso soggette;
- nel caso in cui il soggetto abbia determinato a commettere reato tossicodipendenti o persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti;
- nel caso in cui il soggetto sia armato o sia travisato;
- nel caso in cui la sostanza stupefacente sia stata alterata, potenziando così gli effetti lesivi;
- nel caso in cui l’offerta o la cessione abbia come tornaconto una prestazione sessuale da parte di soggetto tossicodipendente;
- nel caso in cui l’offerta o la cessione avvenga in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione di tossicodipendenti.
Il comma 2 dell’art. 80 statuisce che, qualora lo spaccio riguardi ingenti quantità, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
La pena può arrivare anche a trent’anni se, relativamente ai reati di cui all’art. 73 comma 1, 2 e 3 D.P.R. 309/90, oltre all’ingente quantità, la sostanza stupefacente sia stata alterata, potenziando gli effetti lesivi della stessa.
La confisca del denaro
Molto spesso, quando ci sono delle ipotesi di spaccio di sostanza stupefacente, c’è il sequestro per la successiva confisca del denaro.
In alcuni casi, però, è possibile ottenere la restituzione del denaro allorquando la provvista di denaro può essere giustificata e non è in alcun modo riconducibile alla prospettata attività di spaccio. Sul punto, se vuoi approfondire, puoi cliccare qui.
La coltivazione domestica di marijuana, costituisce reato?
Tale tipo di problematica è stata da ultimo affrontata dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite: a determinate condizioni, la coltivazione domestica di marijuana rappresenta ancora una condotta delittuosa e viene punita nei termini di legge come sopra descritta. Se vuoi approfondire questa specifica tematica, clicca qui per leggere l’articolo completo.
Le pene pecuniarie per lo spaccio di droga
Come avrai potuto capire da quanto sopra ti ho già indicato, oltre alla reclusione, le pene pene per lo spaccio di droga prevedono anche una condanna alla pena pecuniaria che è molto salata.
Devi sapere però, che se sei stato condannato al pagamento della pecuniaria per un vecchio reato di spaccio, la multa può essere estinta.
Vuoi sapere come? Leggilo all’interno del nostro articolo dove siamo riusciti a far cancellare una multa di ben 26.000 euro.
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Quali sono i casi casi trattati da Avvocato per Spaccio di Droga?
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