Mandato Arresto Europeo e Brexit: può essere eseguito ancora, se richiesto dall’Inghilterra o da un paese della Gran Bretagna?
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In questo articolo voglio invece parlarti di cose succede se la richiesta di arresto proviene dall’Inghilterra o da uno dei paesi del Regno Unito. Quale procedura si applica: quella del mandato di arresto oppure della estradizione?
Un’importante sentenza della Corte d’appello di Venezia ha chiarito gli ambiti operativi del MAE a seguito del recesso dell’Inghilterra dall’UE, analizzando attentamente il cd. accordo di recesso. Li analizzo in questo articolo.
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La “Brexit”
Il 29 gennaio 2020 il Parlamento europeo ha approvato i termini contenuti nell’accordo di recesso del Regno Unito, il 30 gennaio il Consiglio europeo ha espresso il suo assenso all’accordo di recesso e, così, dal 1 febbraio 2020 il Regno Unito ha ufficialmente cessato di essere uno stato membro dell’Unione europea.
Da quel momento, poi, è iniziato un periodo di transizione, con l’applicazione delle disposizioni contenute nell’accordo di recesso, nelle finestre temporali ivi prescritte, antecedenti la definitiva fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea.
L’accordo sul recesso
In forza dell’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea, l’accordo sul recesso, ovverosia quel patto siglato tra Regno Unito e UE, ha stabilito le condizioni del recesso del Regno Unito dall’UE.
L’entrata in vigore dell’accordo sul recesso ha segnato l’inizio di un periodo transitorio concordato, e che è durato fino al 31 dicembre 2020.
In altri termini, come avrai capito, il recesso di un paese dall’UE comporta evidenti destabilizzazioni nell’assetto normativo e nell’ordinamento giuridico dello stesso, nonché evidenti difficoltà per gli altri paesi che avevano fatto affidamento sui principi di cooperazione internazionale fondanti la Comunità europea che, lungi dal venir meno, certamente cambiano forma.
Essenzialmente erano tre i punti su cui discutevano UE e UK: diritti di pesca, le regole sugli aiuti di stato e la governance dell’accordo.
Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato il Mercato Unico e l’unione doganale dell’Ue.
In concreto questo vuol dire che sono subentrate, ad esempio, restrizioni alla mobilità delle persone con un sistema di visti.
UE e UK stavano quindi negoziando prevalentemente un accordo di libero scambio che permettesse alle merci inglesi di entrare nel mercato unico europeo senza alcun dazio e vincoli numerici, e viceversa alle merci provenienti da paesi UE e dirette verso Londra.
Tra le materia oggetto dell’accordo rientra sicuramente anche quella della cooperazione in materia giudiziaria penale di cui agli artt. 62 e ss. dell’accordo. Ed infatti, in materia, le disposizioni di diritto transitorio trovano la loro massima espressione, per quello che qui interessa, i principi statuiti all’art. 632 (ex art. LAW.SURR.112 – Applicazione ai mandati d’arresto Europei esistenti), prevedendo che le nuove norme da esso previste si applicano
“ai mandati d’arresto Europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, da uno Stato prima della fine del periodo di transizione qualora la persona ricercata non sia stata arrestata in esecuzione del mandato prima della fine del periodo di transizione“.
Pertanto, la disciplina dei mandati d’arresto europei, nei rapporti con l’UK, trova applicazione solo fino al 31 dicembre 2020.
Mandato di arresto europeo e Brexit: quale disciplina si applica oggi?
Nel marasma determinato dalla cd. ‘Brexit’ è normale chiedersi quale disciplina si applichi in materia di estradizione di soggetti arrestati e richiesti, per l’esecuzione della pena, in UK.
Orbene, la Corte d’appello di Venezia, con un’importantissima decisione del maggio del 2021 (n. 32/2021), ha chiarito i termini della questione, ripercorrendo quanto fin qui rassegnato in materia di recesso dell’UK e individuando la normativa applicabile al caso di specie.
In particolare, si trattava di un soggetto raggiunto da un MAE emesso in data 10 agosto 2020, quindi nel pieno del cd. ‘periodo transitorio’, ma tratto in arresto in data 29.01.2021.
Come avrai capito, è sicuro che la disciplina del MAE era – e a maggior ragione oggi è – inapplicabile al caso di specie: il soggetto, infatti, è stato arrestato dopo la fine del periodo di transizione.
Ed infatti, sul punto, la Corte d’appello veneziana chiarisce che è inapplicabile la legge italiana n. 69/2005.
Ma vi è di più, e sul punto va espresso grande plauso ai giudici veneziani: non può trovare applicazione neanche la vecchia disciplina in materia di estradizioni, frutto di un accordo siglato a Parigi nel 1957 tra diversi paesi, tra i quali figura l’UK.
La Corte d’appello di Venezia, infatti, chiarisce che l’accordo di transizione sostituisce non solo la disciplina dei MAE, ma, altresì, altre procedura in materia di estradizione, tra le quali viene espressamente citata proprio la Convenzione di Parigi del 1957.
Si applica, allora, quanto disposto dall’art. 81 lett. f) dell’Accordo sul recesso che disciplina una delle cause di rifiuto facoltativo della consegna, ovverosia una delle cause che legittimano lo Stato che ha tratto in arresto l’estradando, a rifiutare la consegna dello stesso allo Stato richiedente:
“l’esecuzione del mandato d’arresto può essere rifiutata se il mandato d’arresto è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata dimora nello Stato di esecuzione, ne è cittadino o vi risiede, e tale Stato si impegna a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato di esecuzione, quest’ultimo può rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto solo dopo che la persona ricercata ha acconsentito al trasferimento della pena o della misura di sicurezza”.
Il riconoscimento della sentenza di condanna emessa in UK
Come hai visto, il presupposto per l’esecuzione di una pena all’interno di uno Stato membro dell’UE, su richiesta dell’UK è che il ricercato dimori o comunque risieda o abbia quantomeno la cittadinanza di tale Stato membro.
Pertanto occorre che lo Stato membro riconosca la sentenza emessa dall’UK in forza della quale si intende applicare una misura restrittiva della libertà personale del soggetto cui si chiede l’estradizione (termine qui utilizzato in senso lato).
Anche sul punto la Corte d’appello del capoluogo veneto fa propri, e correttamente, i principi generali del codice di procedura penale e del Regolamento n. 1215/2012 (ex Bruxelles lbis).
Se vuoi saperne di più in merito al riconoscimento di sentenze straniere, ti invito a cliccare qui.
Per quanto qui interessa, per sommi capi, può dirsi che una sentenza straniera può trovare riconoscimento in Italia se:
- il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
- l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
- essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
- non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.
Ora, non deve sorprendere il fatto che la Corte d’appello di Venezia non abbia speso molte parole con riferimento al riconoscimento della sentenza, emessa in Inghilterra nel caso che interessava.
Poiché l’UK era da poco uscita dall’UE appare davvero difficile immaginare che abbia stravolto il proprio ordinamento giuridico (e giudiziario) al punto da non rendere riconoscibili le sentenze presso il territorio italiano.
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