Processo per droga: in questo articolo voglio raccontarti come siamo riusciti ad ottenere l’assoluzione di un nostro assistito, al quale veniva contestato il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 73 commi 1 e 4 del D.P.R. 309/90, in quanto veniva trovato in possesso di 9,20 grammi di sostanza stupefacente tipo cannabis all’interno del proprio autoveicolo.
Nello specifico, il Tribunale, accogliendo totalmente la nostra tesi difensiva, emetteva nei confronti del nostro assistito una sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale, evitando pertanto al medesimo le conseguenze derivanti, da un punto di vista penale, in caso di condanna per il delitto di spaccio, nonché evitando al medesimo le conseguenze negative, da un punto di vista amministrativo, derivanti da una eventuale contestazione di uso personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.
Come abbiamo fatto ad ottenere un provvedimento di assoluzione nel processo droga del nostro assistito? Te lo spiego in questo articolo
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Processo per droga: l’antefatto e le accuse mosse al nostro Assistito
Così come ti dicevo in precedenza, nel corso di un servizio di controllo del territorio ad opera della Polizia Stradale il nostro assistito veniva fermato e sottoposto a controllo da parte degli Agenti di Polizia i quali, nell’avvicinarsi al veicolo condotto dal nostro assistito, sentivano un forte odore di cannabis provenire dall’interno.
Appurato pertanto che il medesimo potesse trasportare delle sostanze stupefacenti, quindi, cominciavano con l’effettuare una perquisizione personale, che dava esito negativo, estendendo successivamente la perquisizione anche al veicolo, trovando all’interno dello stesso, in un vano occultato, 9,20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabis all’interno di un sacchetto di plastica salvafreschezza.
Pertanto, ritenendo che il medesimo potesse essere realmente uno spacciatore di sostanze stupefacenti, estendevano la perquisizione finanche al domicilio del nostro assistito, riscontrando tuttavia un esito negativo della stessa dal momento che non trovavano nulla che potesse condurre la condotta del nostro assistito ad una condotta di spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli operanti della Polizia Stradale, tuttavia, ritenendo che nei confronti del nostro assistito potesse comunque essere contestato il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, disciplinato dall’art. 73 del D.P.R. 309/90, comunicavano immediatamente la notizia di reato al Pubblico Ministero, disponendo finanche il sequestro del veicolo e dello stupefacente rinvenuto all’interno dello stesso.
Questa è la contestazione che veniva formulata nei confronti del nostro assistito:
Nel corso del procedimento penale, tenutosi presso il Tribunale di Napoli, il nostro assistito veniva difeso dall’avv. Ismaele Brancaccio dello studio legale Avvocato Penalista H24. Se vuoi sapere maggiori informazioni in merito a tutti i nostri professionisti ed alle loro competenze ti consiglio di leggere questo articolo.
La nostra tesi difensiva
Una volta studiato l’intero fascicolo processuale ed ascoltata la versione dei fatti fornita dal nostro assistito decidevano di richiedere la definizione del processo droga nelle forme del giudizio abbreviato, ai sensi dell’articolo 438 del codice di procedura penale, ritenendo di avere sufficienti elementi per poter richiedere l’assoluzione del nostro assistito.
Infatti, dall’analisi di tutti gli atti di indagine, emergeva in maniera chiara come, a parte il rinvenimento della sostanza stupefacente, non era emerso alcun elemento dal quale si poteva desumere che la sostanza stupefacente trovata all’interno del veicolo fosse destinata al futuro spaccio, avendo il nostro assistito rappresentato sin da subito alla Polizia che si trattava di una piccola scorta di cannabis destinata al suo uso personale.
Inoltre, dall’attività di polizia giudiziaria non era emerso alcun elemento che potesse far desumere la sussistenza di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in capo al nostro assistito dal momento che, nello specifico, mai erano stati rinvenuti, nel corso della perquisizione personale, veicolare e domiciliare bilancini di precisione, denaro in contante, ovvero materiale per il confezionamento dello stupefacente, tutti elementi questi che (quantomeno) avrebbero potuto far desumere la destinazione alla futura rivendita della sostanza stupefacente e non, così come coerentemente sostenuto dal nostro assistito, al suo utilizzo personale.
Infine, le stesse modalità di confezionamento dello stupefacente rinvenuto all’interno del veicolo facevano desumere come il medesimo non fosse destinato alla futura rivendita, essendo infatti stato rinvenuto dalla Polizia intero, all’interno di una bustina di plastica salvafreschezza, e non suddiviso in dosi, facendo percepire finanche questa circostanza che lo stesso fosse destinato al suo uso personale.
Tali elementi, quindi, portavano la nostra tesi difensiva alla formulazione di una richiesta di assoluzione, in quanto il fatto contestato al nostro assistito non poteva essere considerato come reato, potendo semmai essere contestata al medesimo la detenzione finalizzata all’utilizzo personale della sostanza stupefacente, condotta questa che non ha alcun tipo di rilevanza dal punto di vista del diritto penale, trattandosi di un illecito di natura amministrativa sanzionato dall’art. 75 del D.P.R. 309/90.
Chiaramente, in subordine rispetto a questa richiesta, si riteneva che nei confronti del nostro assistito potesse essere al massimo contestato lo spaccio di lieve entità, disciplinato dal comma 5 dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90 circostanza questa che, qualora riconosciuta dal Giudice, ci avrebbe permesso di richiedere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto del nostro assistito, ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale.
Le nostre richieste difensive
Così come ti dicevo in precedenza, l’assoluzione del nostro assistito per il processo droga si dimostrava particolarmente complicata dal momento che, in effetti, il medesimo era stato trovato nella materiale disponibilità dello stupefacente il quale, come ti ho già rappresentato, era stato abilmente occultato all’interno di un vano della macchina.
Per detta ragione, quindi, ritenendo il Pubblico Ministero che l’utilizzo del veicolo fosse strumentale al trasporto dello stupefacente, veniva disposto finanche il sequestro del veicolo.
La prima cosa da fare, quindi, è stata quella di richiedere il dissequestro del veicolo, fornendo la dimostrazione al Pubblico Ministero del fatto che, il vano all’interno del quale era stato rinvenuto lo stupefacente non era stato creato ad hoc dal nostro assistito, ma che era presente all’interno di tutti i veicoli di quel tipo.
Il Pubblico Ministero, quindi, sulla base della nostra richiesta disponeva il dissequestro del veicolo e la restituzione dello stesso al nostro assistito, prima ancora dell’instaurazione del processo droga.
Una volta ottenuto il dissequestro del veicolo, quindi, affrontavamo il procedimento penale nel quale, come ti dicevo, richiedevamo la definizione del processo con il rito abbreviato, mettendo quindi nella disponibilità del Giudice tutti gli atti di indagine del Pubblico Ministero.
Queste sono state le nostre richieste difensive:
La decisione del Giudice
La decisione del Giudice, nel caso del nostro assistito, si mostrava particolarmente complessa da momento che numerose erano state le nostre richieste difensive, credendo fermamente nell’innocenza del ragazzo.
In questo caso, tuttavia, il Giudice non riteneva che nel caso di specie si trattasse di un utilizzo personale di sostanze stupefacente (circostanza questa che comunque avrebbe comportato la sottoposizione del nostro assistito ad un procedimento di tipo amministrativo), riconoscendo quindi in capo al medesimo una volontà di spaccio dello stupefacente in futuro.
Tuttavia, così come da noi richiesto, gli riconosceva l’applicazione dello spaccio di “lieve entità”, fattispecie questa disciplinata dal comma 5 dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90.
Detta circostanza, da un punto di vista della difesa nel processo droga, aveva una rilevanza fondamentale dal momento che, nello specifico, ci permetteva di richiedere il proscioglimento del nostro assistito ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale.
Infatti, nella nostra conclusione che puoi vedere nella precedente immagine richiedevamo proprio: “in subordine, previa riqualificazione dei fatti contestati nell’ipotesi di cui al V comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90, assoluzione ai sensi dell’art. 131 bis c.p.”
Ebbene, il Giudice ha accolto completamente la nostra tesi difensiva, disponendo l’assoluzione del nostro assistito proprio sulla base dell’art. 131 bis del codice penale; questa è stata la motivazione.
In questo caso, quindi, seppure il nostro assistito era gravato da un precedente penale per un reato molto grave, quale una rapina, il Giudice decideva di disporre comunque la sua assoluzione, ritenendo che i fatti allo stesso contestati fossero “particolarmente tenui”.
Non potete immaginare la gioia e l’incredulità del nostro assistito allorquando gli abbiamo comunicato la notizia della sua assoluzione, attendendo il medesimo con estrema ansia gli esiti del processo droga che lo vedeva coinvolto.
In questo caso, soltanto lo studio approfondito degli atti e la preparazione dei nostri professionisti ha permesso al nostro assistito di ottenere un’assoluzione alla quale neppure il medesimo credeva.
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- Droga, Arresto e Processo in Argentina: Assoluzione e Rimpatrio per l’assistito
- Dissequestro denaro in caso di spaccio: Restituzione del danaro all’assistito
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