Art. 73 Dpr 309 del 1990 Giurisprudenza sullo spaccio di droga

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Art. 73 Dpr 309 del 1990 Giurisprudenza sullo spaccio di droga

In questa pagina alleghiamo tutta la giurisprudenza in tema di spaccio di droga condotta punita dall’art. 73 del DPR 309 del 1990. Se vuoi approfondire il tema leggi altri nostri articoli

PENA PER SPACCIO DI DROGAART. 73 DPR 309 DEL 1990

*E’ opportuno ricordare che l’attuale comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309 del 1990, deve essere letto avendo presente la formulazione della disposizione incriminatrice anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 4-bis, d.l. n. 272 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2006 e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 2014. Per effetto di tale intervento, il comma primo del citato art. 73, così recita: «Chiunque senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228». Il successivo comma quarto recita: «4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468». 

*Quanto, infine, all’asserita severità del trattamento sanzionatorio, è dirimente osservare che i giudici di merito hanno individuato, come pena base, il minimo edittale all’epoca vigente, riconoscendo altresì le circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione. 6. Va, tuttavia, rilevato che, con sentenza n. 40 del 23 gennaio-8 marzo 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, “nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni”. Orbene, la ridefinizione della cornice edittale del delitto di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 per effetto dell’indicata declaratoria di incostituzionalità è rilevabile d’ufficio e comporta, di necessità, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 6.1. Invero, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella similare vicenda relativa agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (che, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modificazioni in I. 21 febbraio 2006 n. 49, aveva ripristinato, dal punto di visto sanzionatorio, la distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pensanti”), “deve escludersi che per lo stesso fatto, inquadrato nei nuovi limiti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalità, il giudice possa operare la rideterminazione partendo dalla stessa pena-base individuata in origine, troppo distanti essendo gli orizzonti delle comminatorie edittali previste dall’ad 73 cit. prima e dopo la sent 32/14 C. Cost, non potendosi considerare di massima gravità lo stesso fatto, per il quale, in precedenza, era stata applicata la pena-base minima, se non a costo di realizzare una vera e propria elusione della modifica della pena illegale, che verrebbe di fatto confermata. La sensibile differenza delle cornici edittali impone risposte sanzionatorie differenti ed individualizzate” (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015 – dep. 15/09/2015, Marcon, Rv. 26485701, in motivazione). 6.2. In una successiva decisione, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette “leggere”, sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 – dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264205). 6.3. Ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., applicando il minimo edittale – quanto alla pena detentiva – attualmente previsto per l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, questa Corte può procedere alla rideterminazione della pena che, mantenuti fermi la pena pecuniaria e i conteggi concernenti la massima riduzione per le generiche e gli aumenti a titolo di continuazione come operati in sede di merito, può essere così calcolata: anni sei di reclusione e 25.900 euro di multa, diminuita per le generiche ad anni quattro di reclusione e 17.300 euro di multa, aumentata per la continuazione interna ad anni quattro mesi uno di reclusione e 17.650 di multa, aumentata per la continuazione con il capo C) ad anni quattro e mesi due di reclusione e 18.000 euro di multa, ridotta per il rito a due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e 12.000 euro di multa. 

*La Corte costituzionale ha spiegato, al riguardo, che «l’ampiezza del divario sanzionatorio [previsto per le condotte punite, rispettivamente, dal primo e dal quinto comma dell’art. 73, d.P.R. n 309 del 1990] condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto (ritenuta doverosa da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 settembre-9 novembre 2018, n. 51063), con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte. Ne deriva la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., oltre che del principio di rieducazione della pena di cui all’art. 27 Cost. Infatti, come questa Corte ha chiaramente affermato ancora di recente nella sentenza n. 222 del 2018, allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del

1994). I principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. «esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017) in vista del «progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l’essenza della finalità rieducativa» della pena (da ultimo, sentenza n. 149 del 2018). Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo posto dai principi costituzionali è di ostacolo l’espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto, quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve tendere» (sentenza n. 40 del 2019).

PROVA DESTINAZIONE A TERZI

*Nel sistema della normativa in materia (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modifiche) non è la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente che costituisce causa di non punibilità, ma, al contrario, è la destinazione della sostanza allo smercio elemento costitutivo del reato di illecita detenzione. Pertanto, non sta alla difesa dimostrare la destinazione all’uso personale della droga detenuta, ma è l’accusa che, secondo i principi generali, deve fornire la prova, in sede di giudizio, o i gravi indizi di colpevolezza, nel richiedere una misura cautelare, della detenzione della droga per un uso diverso da quello personale (Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, Rv. 255165; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Rv. 241468).

* In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dei fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 44419 del 13/11/2008 Rv. 241604 Imputato: Perrone). 

*È noto, in proposito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, non è la difesa a dover dimostrare l’uso personale della droga detenuta, ma è invece l’accusa, secondo i principi generali, a dover provare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale. Infatti, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non spettando all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (di recente, Sezione VI, 10 gennaio 2013, Proc. gen. App. Catanzaro in proc. Grillo). Il giudice, in questa prospettiva, in caso di contestazione della detenzione illecita deve prendere in esame, oltre alla quantità di principio attivo, tutti gli indici indicati dalla norma (modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell’azione: cfr. ora l’articolo 75, comma 1 bis del dpr n. 309 del 1990). 

*Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, se al fine dell’uso personale o della cessione a terzi, ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l’immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (cfr Sez.6, n.6282 del 19/04/2000, Rv.216315, Sez.4, n.36755 del 04/06/2004, Rv.229686; Sez.6, n.44419 del 13/11/2008, Rv.241604). 

*Va infatti ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non è la difesa a dover dimostrare la destinazione all’uso personale della droga detenuta, ma è l’accusa che, secondo i principi generali, deve dimostrare (al di là di ogni ragionevole dubbio) la detenzione della droga per un uso diverso da quello personale (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, Grillo, Rv. 255165 – 01).

*Tuttavia, nella vicenda al vaglio di questa Corte Suprema, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. L’imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all’imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione. Viene, quindi, a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite estranee alla declaratoria di responsabilità (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).

*Pur dovendosi ribadire il principio secondo il quale la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, con la conseguenza che non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (ex multis Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468 -01; Sez. 6,n. 26709 del 29/04/2003, Pezzella, Rv. 226276 – 01), va detto che, ai fini dell’accertamento della finalità della detenzione di sostanza stupefacente, l’articolo 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 – inserito dall’articolo 1, comma 24-quater, lettera b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1-bis, lettera a), dell’articolo 73 stessa legge, che era formulato a contrario per desumere il fine di spaccio – stabilisce, per quanto qui interessa, che, ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto delle seguenti circostanze ossia che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. sentenza

OFFENSIVITÀ DELLA CONDOTTAART. 73 DPR 309 DEL 1990 

*La verifica di offensività della condotta criminosa, evocata dal Tribunale e in nome della quale è stata annullata (con un anticipato giudizio di merito) l’ordinanza cautelare genetica, può risolversi in senso negativo soltanto nel caso in (alla luce del dictum della Sezioni Unite, sintonico con la decisione n. 360/1995 della Corte Costituzionale) “la sostanza ricavabile dalla coltivazione non sia idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile” (cfr., ex multis: Sez. 6, 10.12.2012 n. 12616/13, Floriano, rv. 254891; Sez. 6, 2.5.2013 n. 22110, P.M. in proc. Capuano, rv. 255732).

*Se infatti per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, tale ultimo accertamento tecnico è necessario, invece, ove occorra valutare l’entità o l’indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 de/ 17/03/2015, Rv. 263784) e il giudice non possa attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti (Sez.4,n.22238del29/01/2014, R v. 259157; Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Rv. 257462). Nel caso di specie, a fronte di una specifica censura riguardante l’inoffensività della condotta per difetto di effettiva capacità drogante della sostanza, la Corte territoriale ha dedotto tale capacità drogante sulla base di una descrizione riportata nella informativa dei Carabinieri che si riferisce in astratto al tipo di sostanza e non alla effettiva e concreta idoneità a indurre una modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore della, invero non rilevante, quantità di sostanza ceduta a terzi e detenuta dal ricorrente. Si rende quindi necessario l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari perché, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo giudizio sul punto e sui profili critici segnalati, colmando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito ed anche, ove manchino in atti prove allo scopo idonee, attraverso i necessari accertamenti chimico- tossicologici – le indicate lacune e discrasie della motivazione.

COLTIVAZIONE CANNABISART. 73 DPR 309 DEL 1990

*E’ perciò sufficiente a tal fine che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza. Sentenza

*La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa allorché il giudice ne accerti l’inoffensività in concreto, dovendosi per tale ritenersi la condotta che sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa; si è altresì, precisato che ai fini della necessaria verifica in concreto della offensività della contestata condotta di coltivazione, non è sufficiente considerare il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, in relazione al loro grado di maturazione, dovendosi esaminare anche quale sia l’estensione della coltivazione, il livello di strutturazione di tale coltivazione al fine di verificare se da essa possa o meno derivare una produzione di sostanza stupefacente esulante rispetto all’autoconsumo ma potenzialmente idonea ad incrementare il mercato (Cass. Sezione III Penale, 27 marzo – 2 novembre 15, n. 43986)

*Sebbene, anche successivamente a tali fondamentali arresti, sia proseguito il confronto in sede di legittimità sulla necessità per il giudice di valutare in concreto la offensività di una condotta di coltivazione “domestica” di stupefacente e si siano – in taluni casi – ratificate decisioni di assoluzione, anche in ipotesi di piantine in grado di produrre sostanza con effetto drogante (cfr. sez. 4, n. 25674 del 17.2.2011, Rv. 250721, sez. 6, n. 33385 dell’8.4.2014, Rv. 260170; sez. 6, n. 22110 del 2.5.2013, Rv. 255733), tuttavia, ritiene il Collegio che non possa prescindersi dai fondamentali principi formulati dalla Consulta nella sentenza n. 360 del 1995.

*Ciò posto, occorre richiamare la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 36037 del 22/02/2017, Rv. 271805, Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 2016, Rv. 265641 e Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Rv. 266168) secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica e a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato, essendo stata ad esempio esclusa la sussistenza del reato per la minima estensione della coltivazione e per il “conclamato uso personale” di quanto prodotto (sentenza n. 36037/2017 cit.). 

*Occorre premettere che, dopo la presentazione del ricorso, l’indirizzo ermeneutico seguito dal provvedimento impugnato è stato confermato da Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019 cc. – dep. 10/07/2019, Rv. 275956 – 01, secondo cui, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, I. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività, atteso che la legge in esame qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall’art.2.

*Inoltre, va sin da subito chiarito che – in tema di stupefacenti – la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (cfr. Sez. U. n. 30475 del 30/5/2019, Pmt c/Castignani Lorenzo, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall’art.2 della predetta legge).

*le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 12348/20 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624, dopo avere affermato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente, hanno precisato che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto. Dunque, legata la offensività del reato al tipo botanico previsto ed alla attitudine a sviluppare sostanza stupefacente, sul punto venendo quindi disattesa la prospettazione in senso contrario del ricorso, in tanto può farsi questione di uso personale del prodotto della coltivazione solo laddove, anche in osservanza di quanto osservato a suo tempo da Sez. U., n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv.239920, ciò discenda dalla possibilità di escludere in realtà la stessa condotta di coltivazione, la cui tipicità difetterebbe in presenza di indici, rappreSentati dalle tecniche rudimentali e da uno scarso numero di piante, <che denotino la natura “domestica” della condotta. Cass. Sez. VI n. 3593_2021 art. 73.4 dpr 309_1990 coltivazione domestica

*il Collegio che la fattispecie in esame debba correttamente inquadrata in un caso di coltivazione domestica avuto riguardo alle concrete modalità del fatto (le piante erano coltivate in vasi, all’interno dell’abitazione senza la predisposizione di particolari cautele per rafforzarne la produzione, quali la predisposizione di un impianto di irrigazione o illuminazione); al numero davvero modesto di piante (undici) che, in relazione al grado di sviluppo raggiunto hanno consentito la estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata – al pari dell’hashish detenuto e per il quale è già intervenuta l’assoluzione – all’uso personale dell’imputato del quale non è stato provato l’inserimento in un contesto di spaccio. Né si era in presenza, stante le concrete modalità del fatto, di autonoma condotta di detenzione dello stupefacente che è stato ricavato in esito al procedimento di estrazione seguito dagli inquirenti, sicché neppure deva farsi luogo alla denuncia del fatto all’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 75, d.P.R. 309/1990. Sentenza

*Sez. III sent. 18 novembre 2020 – 8 febbraio 2021 n. 4766, Pres. Lapalorcia, Rel. Di Nicola. Stupefacenti – Coltivazione – Elemento tipico. Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto.

*Sez. VI, sent. 12 gennaio-12 febbraio gennaio 2021, n. 5626, Pres. Bricchetti, Rel. Costanzo. Stupefacenti – Coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope – Integrazione del reato – Presupposti – Ipotesi di esclusione – Fattispecie. Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, bastando la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Tuttavia, non integra il reato, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, perché svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modesto quantitativo di prodotto. (Nel caso di specie la condotta dell’imputato si era risolta in una coltivazione domestica destinata all’uso personale avente ad oggetto due sole piante di cannabis con produzione di 47 dosi droganti, un quantitativo modesto che aveva portato sin dal primo grado a qualificare il fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e, in secondo grado, anche come di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.).

*Per dare soluzione alla questione va richiamato il recente approdo interpretativo segnato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 12348 del 19/12/2019, Capurso, secondo cui “Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente” (Rv. 278624 – 02) mentre “Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto” (Rv. 278624 – 01).

FAVOREGGIAMENTO SPACCIO DROGA

*Secondo un precedente della giurisprudenza di legittimità, non è configurabile il concorso in detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, bensì il reato di favoreggiamento reale, in relazione alla condotta di chi, dopo l’avvenuto spossessamento della droga da parte del detentore mediante lancio da un’automobile in corsa, lo aiuta a recuperarla il giorno successivo, ritornando sul luogo del fatto, già presidiato dal giorno precedente dalla forza pubblica (così Sez. 6, n. 21108 del 12/03/2004, Cogotti, Rv. 228814). Tale conclusione è stata affermata sul rilievo che, con il lancio della droga in un luogo nel quale non era agevole il recupero, ed era invece possibile il rinvenimento della stessa da parte di occasionali passanti o di Carabinieri, era ormai interrotta la permanenza della detenzione dello stupefacente in capo al soggetto al quale veniva prestato aiuto. Tale principio, però, deve tener conto dell’orientamento consolidato, ribadito anche dalle sezioni unite, in forza del quale il reato di favoreggiamento non è configurabile con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti in costanza della detenzione, in quanto l’agevolazione del colpevole si risolve in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151). 2668/2017

*Ciò posto, va rammentato che il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 25315; Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016, dep. 2017, Spera, Rv. 268973, che ha ritenuto integrare il concorso nel delitto di cui all’art.73 d.P.R. n.309 del 1990, anziché il reato di favoreggiamento, la condotta del soggetto che aveva accompagnato il detentore dello stupefacente a recuperare la sostanza, della quale quest’ultimo si era precipitosamente disfatto, sul presupposto che il precedente abbandono dello stupefacente non comportasse la perdita di ogni potere di fatto sulla droga); in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l’autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell’elemento psicologico dell’agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l’aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l’espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall’intenzione – manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche – di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla, Rv. 276571, che ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna a titolo di concorso per la detenzione di stupefacente, desumendo l’elemento soggettivo dalla condotta dell’imputata, tesa a disfarsi dello stupefacente mentre era sola in casa, sapendo dove la droga fosse custodita, e così dimostrando la sua autonoma disponibilità della sostanza). Sentenza

DATO PONDERALE ACCUSA SPACCIO DROGA

*In tema di sostanze stupefacenti, il solo DATO PONDERALE dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziarla al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014 – dep. 12/11/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991).

*Al riguardo, invero, questa Corte ha stabilito il principio secondo cui il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991).

*Ciò premesso, preme evidenziare che la giurisprudenza ha chiarito che il valore probatorio da assegnare, nel rito abbreviato, al materiale presente nel fascicolo del pubblico ministero, non implica l’accettazione dell’ipotesi di accusa, rispetto alla prova di sussistenza degli elementi costitutivi del reato, che grava comunque sulla parte pubblica. In applicazione di tale principio, la Corte regolatrice ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, pronunciata in esito a giudizio abbreviato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, che era fondata sui soli esiti del sequestro di modestissimo quantitativo di stupefacente, cui non aveva fatto seguito alcun accertamento tecnico per quantificare la percentuale e la quantità di principio attivo effettivamente presente nella sostanza (Sez. 3, n. 44420 del 26/09/2013 – dep. 04/11/2013, Dattilo, Rv. 25759601). Ai fini di interesse, occorre altresì ricordare che la Suprema Corte non ha mancato di sottolineare che, nel rito abbreviato, il giudice deve tenere conto di tutti gli elementi acquisiti, idonei ad incidere sulla valenza probatoria di altri fonti di prova (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 40580 del 23/09/2002, Rv. 222970).

*Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la detenzione di un quantitativo inferiore al limite stabilito con D.M., in attuazione della nuova normativa introdotta con L. n. 49 del 2006, non costituisce un dato di per sè decisivo ai fini della esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini dell’affermazione della responsabilità e l’esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell’azione, alcune delle quali sono espressamente tipizzate nell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Sez.4, n.31103 del 16/04/2008,Rv.242110; Sez.6, n.48434 del 20/11/2008, Rv.242139). 

CONCORSO PERSONE IN SPACCIO DI DROGA

*Va ricordato che questa Corte ha più volte esaminato la problematica del concorso, in particolare del convivente, nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ed ha indicato la necessità di individuare, un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa precisando che la semplice conoscenza o anche l’adesione morale, l’assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non integrano la fattispecie concorsuale (cfr. Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv. 210638; e Sez. 6, n.11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634).

*In sostanza, affinché potesse realizzarsi l’invocato assorbimento sarebbe stato in- fatti necessario che il dato quantitativo ed il contesto temporale fossero stati i medesimi. Ed infatti, come già ricordato in precedenza (Cass. Sez. 4, n. 9496 del 31/01/2008) le diverse condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in alternatività formale tra loro, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato.

*La giurisprudenza di legittimità ha già trattato il tema dell’unitarietà del fatto nel caso di detenzione e offerta di vendita del mede- simo quantitativo (il riferimento è a Cass. Sez. VI n. 25276/2002), nel caso di importazione dall’estero e successivo trasporto e detenzione nel territorio dello stato (Cass. Sez. II n. 5632/1996; Cass. Sez. II, n. 23424/2002; Cass. Sez. III n 28919/2013). 

*«In presenza della vendita (o cessione) illecita di sostanza stupefacente a soggetto che la acquisti a sua volta illecitamente (ovvero al fine di successive vendite o cessioni illecite), i soggetti contraenti pongono in essere ciascuno una delle diverse ed autonome condotte tipiche incriminate ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (il primo, di “vendita” o “cessione”; Kati°, di “acquisto”), delle quali devono, quindi, autonomamente e monosoggettivamente essere chiamati a rispondere, non potendo essere configurato il concorso ex art. 110 c.p. deP’acquirente nella vendita o del venditore nell’acquisto, in quanto la funzione dell’art. 110 c.p è quella di attrarre nell’area del “penalmente rilevante” condotte atipiche causalmente collegate ad una condotta tipica, altrimenti penalmente irrilevanti e quindi non sanzionabili, laddove, nel caso di specie, ciascuno dei soggetti interessati pone in essere una diversa condotta tipica.

*Ve consegue che, ove si proceda nei confronti dei predetti soggetti separatamente, l’acquirente non deve essere esaminato con le forme previste dall’art. 210 c.p.p., non essendo concorrente nel reato di vendita di sostanze stupefacente, ed anzi, ricorrendone i presupposti, può essere esaminato con le forme previste dall’art. 197-bis, comma 2, c.p p.>>. Sentenza 

*«In tema di detenzione di ‘sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente» (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi ed altro, Rv. 265167);

*«In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente» (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv. 264454);

*L’errore nel quale incorre il ricorrente è quello di ritenere che, ai fini della determinazione del numero di dosi complessivamente estraibili dal principio attivo della sostanza stupefacente, occorre prendere in considerazione i quantitativi massimi stabiliti in milligrammi dal d.m. 11 aprile 2006 emesso dal Ministro della salute ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990. Per quanto riguarda il principio attivo THC, esso è indicato nella misura di 500 milligrammi; sicché dividendo il quantitativo complessivo di principio attivo per 500 milligrammi si ottiene il risultato di 20 (rectius, 31 circa) dosi. In realtà, il d.m. 11 aprile 2006 (tuttora in vigore) indica, i limiti massimi ,sostanza stupefacente al di sotto dei quali i presume che la sostanza stessa a destinata d uso esclusivamente perso ale del suo detentore (cfr., in motivazione, Sez. U., n. 36258 del 24/05/201, Biondi, secondo cui «le tabelle in questione (…) indicano, tra l’altro, i cd. “limiti-soglia”, cioè i i iti quantitativi massimi previsti, oltre i quali le condotte descritte nell’ad 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 sono considerate di regola penalmente rilevanti e, quindi, potenzialmente assoggettabili al trattamento sanzionatorio previsto dal comma 1 del medesimo articolo). Si tratta di quantitativi parametrati all’assunzione della sostanza nel corso della intera giornata calcolati sulla base di nozioni tossicologiche ed empiriche di cui sono espressione le tabelle ministeriali. Tale valore massimo, dunque, è ricavato moltiplicando per un determinato numero (il cd. numeratore; 40, nel caso del THC) il quantitativo della singola dose (mg. 25). In buona sostanza, si ipotizza che il consumatore di hashish possa a sumere tale sostanza fino a 40 volte al giorno. E’ evidente, dunque, che il rametto di piante in considerazione non è quello del quantativo massimo dell’autore del materiale della bensì quello della singolados cedbile che, nell’ottica del reato di cessione di sostanze stupefacenti, costituisce l’oggetto condotta. L’errore è di prospettiva; il ricorrente si pone nell’ottica del detentore della sostanza, laddove la norma incriminatrice si pone nell’ottica di colui che la cede, essendo chiaro che ad ogni singola dose può corrispondere una cessione a favore di uno o più acquirenti/cessionari. Ne consegue che correttamente la quantità massima di principio attivo è stata divisa per il numero delle, singole dosi cedibili, ottenendo il risultato di 620 dosi astrattamente piazzabili sul mercato.

*In proposito, va ricordato che la circostanza attenuante invocata è configu- rabile quando l’apporto del concorrente non solo abbia avuto una minore rilevan- za causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma abbia anche as- sunto un’importanza obiettivamente minima e marginale ossia di efficacia causa-le così lieve rispetto all’evento da risu!tare tracurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (cfr. Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461, al punto n. 3 dei “considerato in diritto”; v. altresì, ex plurimis, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv.264455; Sez. 1, n. 29168 del 31/05/2011, Atowi e altri, Rv. 250751; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035; Sez. 4, n. 12811 del 08/02/2007, Muggeri e altro, Rv.236198; Sez. 6, n. 45248 del 30/11/2005, Cirillo, Rv. 232619; vedasi anche la recente Sez. 4, n. 50307 del 20/07/2018, B., Rv. 274002 che ha affermato come la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato della codetenzione di sostanza stupefacente, si sia adoperato per reperire un luogo ove occultarla e abbia forni- to il proprio contributo come staffetta, pur senza riceverla o custodirla material- mente, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che aveva escluso il riconoscimento all’imputato di tale attenuante per la rilevanza del ruolo dallo stesso svolto, avuto riguardo anche alle caratteristiche dell’organizzazione criminale in cui era inserito e all’ingente quantitativo dello stupefacente oggetto dell’operazione). E’ stato anche condivisibilmente affermato -e va qui ribadito — che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’ad, 114 cod, pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso (così questa Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 cha ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte d’appello che aveva escluso l’attenuante per il conducente di una vettura, al cui interno era stata ritrovata sostanza stupefacente, ritenuto responsabile in concorso con il passeggero – che si era attribuito l’esclusivo possesso della stessa -, ritenendo determinante il contributo al trasporto, in quanto il passeggero non era titolare di patente di guida). In altri termini, deve escludersi l’applicabilità dell’attenuante quando, come nel caso che ci occupa, l’opera prestata insista in maniera apprezzabile sul grado di efficacia causale, abbia assunto una certa rilevanza, sia materiale che psicologica, nella fase esecutiva del delitto.

*La sentenza impugnata, sul punto, opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che, ancora di recente, ha precisato che, in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l’autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell’elemento psicologico dell’agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l’aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l’espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall’intenzione – manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche – di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (così Sez. 4, n. 28890 del 11/6/2019, Merolla, Rv. 276571, che ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna a titolo di concorso per la detenzione di stupefacente, desumendo l’elemento soggettivo dalla condotta dell’imputata, tesa a disfarsi dello stupefacente mentre era sola in casa, sapendo dove la droga fosse custodita, e così dimostrando la sua autonoma disponibilità della sostanza; conf n. 6128/2018, Rv. 271968; n. 12793/2007, Rv. 236195).

*La sentenza impugnata opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la connivenza non punibile, riguardo alla disciplina degli stupefacenti, può essere integrata solo da un comportamento meramente passivo, mentre costituisce concorso nel delitto il contributo manifestato anche solo in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento e il controllo della droga, assicurando al concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale egli può contare. Questa Suprema Corte ha più volte espresso il principio — che va qui ribadito- secondo il quale la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile ed il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che mentre la prima postula che l’agente mantenga un com- portamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento ed il controllo della droga, assicurando all’altro concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Caradonna ed altro, Rv. 264454, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell’abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l’uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell’autovettura all’interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina; conf. Sez. 3, n. 41055 del 22/9/2015, Rapushi ed altro, Rv. 265167, relativa ad un caso in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l’accertamento di un rapporto di coabitazione nell’appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40 cod. pen Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Rv. 234569; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127). Naturalmente spetta al giudice del merito indicare il rapporto di causalità efficiente tra l’attività incentivante che integra il concorso morale e quella posta in essere dall’autore materiale del reato, in quanto la semplice presenza inattiva non può costituire concorso morale, mentre, però, può essere sufficiente una volontà di adesione all’altrui attività criminosa, la quale venga a manifestarsi in forme agevolative della detenzione di sostanze stupefacenti, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale, assicurando all’agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nel correo di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr. Sez. 6, n. 9986 del 20/5/1998, Costantino e altro, Rv. 211587 in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo del concorso nel reato da parte del coniuge, per la collocazione dello stupefacente in piena vista nella stanza da letto, per il prelievo della droga da parte del coniuge e la consegna agli agenti operanti con occultamento sulla persona della maggior quantità possibile della sostanza per sottrarla al sequestro).

*Tale carattere può essere, a parere del Collegio, ravvisato in presenza di indizi di condotte che mostrino una seria volontà di raggiungere l’accordo, ossia tutte le volte in cui, per la natura, la qualità e il numero dei contatti intervenuti tra le parti della trattativa, risulti che i contraenti abbiano riposto una sorta di affidamento sulla possibile conclusione dell’operazione. In altre parole, la trattativa affidante potrà evidenziarsi in quelle specifiche condotte assunte dalle parti che esprimano una seria volontà di concludere un accordo. Si fa riferimento, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo, alla condotta di recarsi all’estero, all’incontro con i venditori, all’assaggiare il prodotto, al discutere dell’affare in più occasioni, alla ricerca di un accordo, alla prospettazione del prezzo, del quantitativo e del luogo di consegna, pur senza concretamente raggiungere tale accordo relativamente a detti elementi – Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446; Sez. 3, n. 41096 del 30/1/2018, Rv. 273961)

*Sez. III sent. 16 febbraio 2021 – 13 luglio 2021 n. 26565, Pres. Aceto, Rel. Zunica. Concorso di persone nel reato – Elemento materiale – Reati in materia di stupefacenti – Differenza tra concorso nella detenzione e connivenza non punibile. Ai fini della configurabilità del concorso di persone, è necessario un contributo causale, seppure in termini minimi di “facilitazione” della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l’adesione morale, l’assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. In particolare, in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.

*Sez. III sent. 27 maggio 2021 – 7 luglio 2021 n. 25995, Pres. Di Nicola, Rel. Corbetta. Stupefacenti – Delitto di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90 – Natura – Unicità delle condotte richiamate – Condizioni. Le condotte contemplate dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sono alternative tra loro e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato.

*Quindi va affermato il principio di diritto che, per ritenere sussistente la penale responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare l’apporto causale del concorrente alla determinazione dell’evento, apporto che deve configurarsi in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale, ossia al permanere della condotta di detenzione. Certamente condotte di aiuto all’occultamento della sostanza stupefacente al momento dell’accesso delle forze dell’ordine nell’appartamento, ovvero condotte di resistenza attiva nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria – come avvenuto nel caso di specie – volte a ritardare od ostacolare il loro accesso all’appartamento ove è custodita la droga, rappresentano un valido apporto causale e quindi integrano condotte di concorso nel reato ascritto ai ricorrenti. Sentenza 

*Sez. VI, sent. 20 ottobre-29 novembre 2021, n. 44153, Pres. Petruzzellis, Rel. D’Arcangelo. Stupefacenti – Detenzione illecita di sostanze stupefacenti – Simultanea detenzione di più sostanze non appartenenti alla medesima tabella o al medesimo gruppo omogeneo di tabelle – Pluralità di fattispecie criminose – Sussistenza. La simultanea illecita detenzione di più sostanze stupefacenti dà luogo a distinte fattispecie criminose, ai sensi delle disposizioni dell’art. 73 D.P.R. n.309/90, solo allorché dette sostanze non appartengono alla medesima tabella o al medesimo gruppo omogeneo di tabelle. In tale caso, le distinte ipotesi di reato, ricorrendone i presupposti, possono essere unificate sotto il vincolo della continuazione e del concorso formale. Quando invece si tratti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti rientranti nella medesima tabella o nel medesimo gruppo omogeneo di tabelle e la stessa avvenga simultaneamente in un unico contesto, la fattispecie criminosa è unica, come unica è la condotta, indipendentemente dalla diversità delle sostanze, purché aventi le stesse caratteristiche.

PROCURARSI DROGA

*”La condotta criminosa di ‘offerta’ di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall’accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un’offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare Io stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che ‘garantiscano’ il cessionario” (così Sez. U., sent. n. 22471 del 26.02.2015, imp. Sebbar, Rv. 263716).

*In ogni caso, ritiene il Collegio che sul punto vada ribadito come la condotta criminosa di “offerta” di sostanze stupefacenti si perfeziona nei momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall’accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un’offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che “garantiscano” il cessionario (Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716) Già in precedenza, peraltro, si era condivisibilmente evidenziato come il reato di traffico di stupefacenti, di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, è integrato dalla condotta di colui che anche soltanto si limiti a offrire la sostanza stupefacente, purché di essa egli abbia la effettiva, anche se non attuale, disponibilità e purché, pertanto, egli sia in grado, concretamente, di procurarsi la sostanza medesima. Non è, per contro, necessario per il perfezionamento dell’ipotesi criminosa il raggiungimento di un accordo con il cessionario della droga, ne’, tantonneno, la “traditio” concreta della sostanza (Sez. 4, n. 34926 del 17/6/2003, Carta, Rv. 226229). Punto nodale, dunque, come nel caso che ci occupa, è che le condotte criminose di offerta e messa in vendita di sostanze stupefacenti si perfezionano al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri la sostanza, sempre che ne abbia, anche non immediatamente, la disponibilità (Sez. 1, n. 29670 del 25/3/2010, Buffardeci, Rv. 248606; conf. Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Amato ed altri, Rv. 253348; Sez. 6, n. 39110 del 16/09/2014, Bonanno, Rv. 260463). Viceversa, si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l’iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza (così Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749, che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per tentato acquisto, in una fattispecie in cui erano state intercettate comunicazioni tra l’imputato ed altro soggetto nelle quali il primo, manifestando la volontà di acquistare cocaina presso un fornitore ed al prezzo indicatogli dal secondo, chiedeva a quest’ultimo di mettersi in contatto con il predetto fornitore, per verificare la disponibilità dello stupefacente). Non configura desistenza ma tentativo di reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 anche il mancato perfezionamento dell’acquisto di stupefacente a causa della scarsa qualità della sostanza, se, essendo stato già raggiunto l’accordo su quantità, tipologia e prezzo dello stupefacente, le trattative proseguono in vista della ravvicinata conclusione di un accordo avente ad oggetto droga di migliore qualità (Sez. 3, n. 41096 del 30/01/2018, P. Rv. 273961).

CONFISCA REATO DROGA

* Il giudice a quo si è, infatti, limitato ad affermare che va disposta la confisca della somma di euro 1825, ai sensi dell’art. 12 sexies d. I. n. 306 del 1992. Ma quest’ultima norma prevede una serie di requisiti. La confisca ex art. 12 sexies d.l. 306 del 1992, infatti, pur prescindendo dall’accertamento della provenienza dei beni dall’attività illecita del condannato, così come da un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare e il reato per il quale viene pronunciata condanna (Cass., n. 38429 del 2008; n. 8404 del 2009; n. 10756 del 2009; n. 5452 del 2010), è correlata alla condanna del soggetto per uno dei delitti inseriti nell’elenco di cui alla norma citata, alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e all’attività economica dell’interessato e all’impossibilità di giustificarne la provenienza. Il giudice deve pertanto esprimersi in ordine a tali profili, specificando le ragioni per le quali ritiene che i presupposti in esame siano ravvisabili nel caso di specie. Viceversa, al di là del mero richiamo alla norma di cui all’art. 12 sexies (attualmente, 240 bis cod. pen.), non vi è, nella motivazione della sentenza impugnata, alcun cenno al riguardo, al di là di un’apodittica affermazione circa la condizione di disoccupato dell’imputato, senza alcuna indicazione di come quest’ultima sia stata appurata e dell’acquisizione o meno di eventuali risultanze circa pregresse attività lavorative o altre possibili fonti di reddito. Viceversa il giudice è tenuto, anche nella sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., a motivare adeguatamente in ordine alla problematica in disamina, non potendo la motivazione sommaria propria del rito dell’applicazione della pena su richiesta, estendersi alla confisca (Cass., Sez. 4, n.28750 del 21-3-2002, Rv. 222062; Sez. 4, n. 43943 del 22-9-2005, Rv. 232733). 

*L’art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dispone che, in caso di sentenza di condanna o applicazione della pena per uno dei reati previsti dall’articolo 73 dello stesso decreto, esclusa la fattispecie di cui al comma 5 (fatto di lieve entità), si applica l’art. 240 bis cod. pen., norma che, a seguito della introduzione del principio della “riserva di codice” (art. 3-bis cod. pen.) da parte del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, ha sostituito l’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356. Poiché, in assenza di alcuna modifica sotto il profilo contenutistico, fra le due norme vi è pacificamente continuità normativa (Sez. 1, n. 15542 del 12/11/2019, dep. 2020, Ianni, Rv. 278900), i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla previgente disposizione sono tuttora pertinenti. Pertanto, va ribadito che l’istituto della confisca “allargata” (o per sproporzione), per la sua natura speciale, non richiede alcun rapporto fra il patrimonio ed il fatto di reato, pretendendo invece l’esistenza di una sproporzione tra i beni o il denaro nella disponibilità dell’imputato rispetto al suo reddito o alla attività economica svolta nonché la mancata giustificazione della lecita provenienza del denaro o dei beni. In particolare, dall’accertata sproporzione, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall’interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato, in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (cfr., ad es., Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052; Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015, Fedele, Rv. 264147; Sez. 6, n. 45700 del 20/11/2012, Di Marzio, Rv. 258316). Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato che sia stata raggiunta la prova della sproporzione fra il denaro trovato in suo possesso e la sua attività lavorativa, documentata con produzioni effettuate all’udienza di convalida dell’arresto.

*Risulta condivisibile anche l’ulteriore rilievo del Procuratore generale: il giudice ha osservato che “tale denaro costituisce certamente provento di pregresse cessioni”, richiamando un principio non pertinente nel caso di specie. Il denaro, infatti, non può essere sottoposto a confisca facoltativa, ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen., non potendo essere considerato profitto del reato: a Iobbi, infatti, è stato contestato esclusivamente il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, non anche quello di cessione (in questo senso v. Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 3, n. 7074 del 23/1/2013, Lagrini, Rv. 253768).

*Sez. III sent. 8 aprile 2021– 10 giugno 2021 n. 22843, Pres. Sarno, Rel. Reynaud. Stupefacenti – Patteggiamento – Confisca dell’autovettura utilizzata per il trasporto – Condizioni. Ai fini della confisca facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente non basta il semplice impiego per tale uso, ma è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l’attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall’impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali strumentali per l’occultamento o il trasporto di droga.

*Sez. VI, sent. 25 novembre 2020-13 luglio 2021, n. 26740, Pres. Bricchetti, Rel. Paternò. Stupefacenti – Confisca obbligatoria ex art. 73 comma 7 bis DPR n. 309/1990 – Correlazione eziologica tra il denaro ed il reato – Necessità – Fattispecie. La confisca, anche quella obbligatoria prevista dall’art. 73 comma 7 bis DPR n. 309 del 1990, presuppone comunque una argomentata correlazione eziologica tra il denaro, che si ritiene profitto o prodotto, e il reato che li avrebbe generati; nesso non necessariamente ravvisabile con riguardo al delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non potendo il denaro, in detto caso, ritenersi, di per sé, profitto dell’attività illecita posta in essere; né sono confiscabili le medesime somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto non corretta la valutazione del giudice di merito, che si era limitato a rilevare come il denaro sequestrato all’imputato, malgrado le indicazioni giustificative dal medesimo offerte, dovesse ritenersi provento dell’attività di spaccio di stupefacente unicamente in ragione del riscontrato taglio delle banconote. Secondo la Corte, questo aspetto non sarebbe tale da elidere il difetto di pertinenzialità rispetto al reato contestato e, anche a volerne riconoscere la forza inferenziale rispetto ad una causale illecita, ben avrebbe potuto correlarsi ad un’attività di spaccio diversa e ulteriore rispetto al reato di detenzione per il quale si procede).

*Sez. VI, sent. 16-29 novembre 2021, n. 44177, Pres. Petruzzellis, Rel. Aprile. Stupefacenti – Detenzione illecita di sostanze stupefacenti – Confisca del denaro o di altro bene nella disponibilità dell’imputato – Sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra il bene e l’attività illecita di cessione contestata – Necessità. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro o di altro bene trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra lo stesso e l’attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato. (Applicando tale regula iuris al caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto del tutto illegittima la decisione del Tribunale, che ha reputato di dover disporre, senza alcuna giustificazione, la confisca del telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, tenuto conto che al prevenuto non era stata addebitata alcuna specifica ipotesi di cessione di stupefacente a terzi, ma solo la detenzione illegale di droga, e che mancava la prova di un necessario nesso di pertinenzialità tra quell’apparecchio e il delitto per il quale l’azione penale era stata esercitata).

QUANTITÀ

*Va evidenziato, a tal proposito, che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la detenzione di un quantitativo inferiore al limite stabilito con D.M., in attuazione della nuova normativa introdotta con L. n. 49 del 2006, non esclude la destinazione illecita, qualora la detenzione sia qualificata da elementi di fatto che inducano a ravvisare quel finalismo che è elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; invero, la detenzione di quantità inferiori ai limiti indicati nel D.M. richiamato dall’art. 73, comma primo – bis, lett. a), del d. P.R. n. 309 del 1990, non costituisce un dato di per sè decisivo ai fini della esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini dell’affermazione della responsabilità e l’esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell’azione, (Sez.6, n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.4, n.31103 del 16/04/2008, Rv.242110; Sez.6,n.48434 del 20/11/2008, Rv.242139).

*Deve essere ribadito l’insegnamento secondo il quale il criterio di riferimento per valutare la quantità di sostanza stupefacente ai fini dell’applicazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non è quello delle dosi confezionate, o che si possono confezionare con la sostanza tagliata, ma quello che prende a base la percentuale di sostanza allo stato puro e il numero delle dosi che da essa normalmente si possono ricavare (Sez. 6, n. 5466 del 18/03/1986, Rv. 173106). Ne consegue che il quantitativo di principio attivo illecitamente detenuto va determinato facendo riferimento alla quantità complessiva della droga sequestrata e non alle singole confezioni in cui la stessa è ripartita (Sez. 3, n. 43418 del 12/09/2019, Rv. 27717, che ha affermato il principio in un caso in cui la sostanza sequestrata era stata divisa in diverse confezioni, ciascuna delle quali non conteneva una percentuale di principio attivo THC superiore alla soglia drogante stabilita con il d.m. 11 aprile 2006).

CORTE COST. 40 DEL 2019

*Va rilevata, d’ufficio, l’illegalità della pena applicata all’imputato per effetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale. Con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 1 Corte costituzionale, n. 11 del 13/03/2019). A mente dell’art. 136 Cost. tale norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione avvenuta in data 13 marzo 2019. Il Giudice ha ratificato l’accordo delle parti sulla base della disciplina sanzionatoria precedente, essendo stata pronunciata la sentenza in data 17/07/2018 e il reato commesso il 10/01/2018. L’accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice, in epoca precedente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella misura del minimo edittale ora prevista in anni sei di reclusione, comporta l’applicazione di una pena illegale, di talché va annullata senza rinvio la relativa sentenza di patteggiamento. 

*Va tuttavia rilevato che, con sentenza n. 40 del 23 gennaio-8 marzo 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, “nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni”. Orbene, la ridefinizione della cornice edittale del delitto di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R n. 309 del 1990 per effetto dell’indicata declaratoria di incostituzionalità è rilevabile d’ufficio e comporta, di necessità, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto. Invero, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella similare vicenda relativa agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (che, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modificazioni in I. 21 febbraio 2006 n. 49, aveva ripristinato, dal punto di visto sanzionatorio, la distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pensanti”), “deve escludersi che per lo stesso fatto, inquadrato nei nuovi limiti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalità, il giudice possa operare la rideterminazione partendo dalla stessa pena-base individuata in origine, troppo distanti essendo gli orizzonti delle comminatorie edittali previste dall’art 73 cit. prima e dopo la sent 32/14 C. Cost, non potendosi considerare di massima gravità lo stesso fatto, per il quale, in precedenza, era stata applicata la pena-base minima, se non a costo di realizzare una vera e propria elusione della modifica della pena illegale, che verrebbe di fatto confermata. La sensibile differenza delle cornici edittali impone risposte sanzionatorie differenti ed individualizzate” (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015 – dep. 15/09/2015, Marcon, Rv. 26485701, in motivazione). In una successiva decisione, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette “leggere”, sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 – dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264205). Si è, infine, precisato, che per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 – che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 – e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 – dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263717).

*Tuttavia anche con ricorso inammissibile rileva la decisione della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 che ha modificato in senso favorevole all’imputato il trattamento sanzionatorio, relativo alla pena minima edittale da 8 anni a 6 anni, per il reato ex art. 73, comma 1, T.U. stup.: «Nel giudizio di cassazione l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d’ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo. (Nella fattispecie la dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta con la sentenza n. 32 del 2014, riguardava il trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette “droghe leggere” dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49)» (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 – dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 26420701). Non risulta possibile determinare la pena in sede di legittimità, in relazione alla ritenuta continuazione tra i reati.

*L’inammissibilità del ricorso non impedisce, però, di rilevare la sopravvenuta illegalità della pena detentiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, avendo la Corte territoriale considerato, nella rideterminazione della pena, la cornice edittale dichiarata costituzionalmente illegittima, che prevedeva la pena detentiva minima di otto anni di reclusione.
La Corte d’appello ha, infatti, considerato quale base di computo la pena detentiva minima di 8 anni di reclusione e quella pecuniaria di 30.000,00 euro di multa, ridotta nel massimo di un terzo per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a 5 anni e 4 mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa, aumentata per la continuazione di 2 mesi e 5.000,00 euro di multa, così determinando la pena finale in 5 anni e 6 mesi di reclusione e 25.000,00 euro di multa.
Tale pena, illegale a causa della suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale del minimo edittale previsto per la pena detentiva dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, può essere rideterminata da questa Corte, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non occorrendo procedere ad attività valutative o che implichino l’esercizio di poteri discrezionali, essendo stata considerata quale base di computo la pena detentiva minima ed applicata la riduzione massima consentita per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non essendo toccato dalla pronunzia di illegittimità costituzionale l’aumento di pena disposto per la continuazione in relazione alla detenzione di hashish, in quanto la sentenza della Corte costituzionale ha riguardato solamente il trattamento sanzionatorio delle droghe cosiddette pesanti, previsto dal comma 1 dell’art. 73 T.U. stupefacenti, e non ha quindi incidenza sul trattamento sanzionatorio, sub specie di aumento di pena, stabilito per la continuazione con il reato di detenzione di droghe leggere del tipo hashish, che quindi non richiede di essere riesaminato (argomenta, a contrario, ex Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717 — 01, che hanno affermato la necessità di rivalutare l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette “droghe leggere” alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 – che ha convertito il d.I.. 30 dicembre 2005, n. 272 – e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente). Art. 73 dpr 309_1990, art. 81 cpv CP

* “Il Giudice dell’esecuzione, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23/01/2019 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 in riferimento alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14 dello stesso testo normativo)nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni, sia richiesto di accogliere il nuovo accordo delle parti sulla rideterminazione della pena che tenga luogo di quella inflitta con sentenza irrevocabile di patteggiamento, deve valutare l’istanza congiunta delle parti e può rideterminare la pena in favore del condannato soltanto in caso di mancato accordo, ovvero di pena ritenuta incongrua; in questo secondo caso, senza fare ricorso a criteri automatici di tipo aritmetico, provvede in via autonoma e discrezionale ai sensi degli artt. 132- 133 cod. pen., pur nel rispetto dell’accordo originariamente intervenuto tra le parti quanto agli elementi influenti sulla pena, non coinvolti nel giudizio di illegittimità costituzionale”. Cass. Sez. I n. 52035_2019 art. 444 cpp, art. 73 dpr 309_1990, art. 188 disp. att. Cpp, Corte Cost. 40_2019

*Ciò posto, va rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle cc.dd. droghe pesanti, l’illegalità della sanzione discende automaticamente dalla circostanza oggettiva della diversità tra quadro sanzionatorio vigente al momento di conclusione dell’accordo processuale sulla pena e quadro normativo ripristinato a seguito della pronuncia n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale. Nel caso di specie, infatti, la pena inizialmente determinata nei confronti del Medini si era modellata in ragione di una forbice edittale che prevedeva una sanzione minima di anni otto di reclusione e a detto minimo si era conformato il giudizio espresso dal giudice di merito, che aveva ratificato ex art. 444 cod. proc. pen. l’accordo tra le parti, le quali avevano individuato la pena base nella misura di anni nove, mesi sei di reclusione. La riduzione dell’anzidetto minimo edittale, per effetto della richiamata decisione della Corte Costituzionale, avrebbe imposto al giudice dell’esecuzione di tenere conto della “nuova” cornice di pena e, dunque, di rideterminare la pena in favore del condannato, in quanto nella quantificazione della sanzione la discrezionalità giudiziale non può mai prescindere dai limiti minimi e massimi di pena che caratterizzano il dato normativo e che esprimono il livello di disvalore apprezzato dal legislatore per la condotta oggetto di incriminazione. Sentenza 

CONNIVENZA NON PUNIBILE SPACCIO DROGA ART. 73 DPR 309 DEL 1990

*Va premesso che in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015 – dep. 20/08/2015, Caradonna, Rv. 264454; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015 – dep. 13/10/2015, Rapushi, Rv. 265167).

*Sez. III sent. 26 ottobre 2021 – 19 novembre 2021 n. 42435, Pres. Di Nicola, Rel. Semeraro. Stupefacenti – Detenzione – Distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato. In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito

criminoso del concorrente: in caso di mera presenza sul luogo del reato, l’agente è punibile a titolo di concorso di persone solo qualora abbia partecipato o comunque facilitato la realizzazione del reato, anche mediante un consapevole rafforzamento del proposito criminoso dell’esecutore.

ART. 521 COD. PROC. PEN.

*Ne consegue l’affermazione che il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all’art. 521 cod. proc. pen., è violato nel caso in cui l’imputato, tratto a giudizio con l’accusa del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sia condannato per il diverso reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, come avvenuto nella fattispecie in esame. 28375/2019.

ACQUISTO SOSTANZA STUPEFACENTE ART. 73 DPR 309 DEL 1990

E’, invece, con riferimento a tale ultima asserzione che è riconoscibile la fondatezza del motivo dedotto dal ricorrente. Ricordato come, secondo l’orientamento di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di acquisto di sostanze stupefacenti sia sufficiente la conclusione dell’accordo finalizzato all’importazione dello stupefacente, senza la necessità che vi sia stata una effettiva ‘traditio’ dello stesso, purchè della esistenza della sostanza ovvero della sua disponibilità da parte del venditore vi sia certezza (con la conseguenza che nella fase antecedente all’incontro delle volontà può configurarsi il tentativo in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale: in questo senso, tra le altre, Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717; Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, PIzzinga, Rv. 268749 Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284), va rilevato come di tale principio di diritto la Corte distrettuale non sembra aver fatto buon governo: in quanto, pur affermando che, prima che l’ingente quantitativo di cocaina venisse sequestrato presso un porto colombiano, le parti interessate alla operazioni di compra-vendita avevano già raggiunto un accordo, nella motivazione del provvedimento gravato si è fatto poi riferimento esclusivamente alla esistenza di intese circa le possibili modalità di nascondimento della droga e di spedizione, nonché alle connesse operazioni di sdoganamento, senza nulla dire circa l’esatto valore ponderale e la qualità della droga destinata ai ‘calabresi’, l’accordo sul prezzo e la disponibilità del denaro necessario per l’acquisto. Elementi, questi, in base ai quali non è stato chiarito se il reato dovesse effettivamente considerarsi consumato o se, invece, l’attività fosse rimasta allo stadio del tentativo.

*Il tribunale poi evidenzia come il mancato accordo per la cessione fosse integralmente perfezionato, richiamando sul punto quella giurisprudenza che afferma: la condotta di offerta o messa in vendita dello stupefacente si configura nel momento in cui il soggetto agente manifesta la volontà di procurare ad altri tale sostanza, “sempre che ne abbia la disponibilità, anche se non immediatamente”, nel senso che sia in grado di procurarsela e di smistarla in tempi ragionevoli e con modalità che garantiscano il cessionario (Cass. n. 29670/2010, Rv. 248606; Cass. SS.UU. n. 22471/2015, Rv. 263716).

*Ebbene, come correttamente rivelato dal tribunale, l’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 tende a coprire di rilevanza penale tutti quei comportamenti che, diretta- mente o indirettamente, possano consentire, favorire, stimolare, permettere o in- durre il commercio e l’uso delle droghe. In deroga al generale principio, sancito dall’art. 115 c.p., che esclude la punibilità dell’accordo volto alla commissione di un reato, che non trovi poi attuazione, la citata disposizione, quindi, realizza un’an- ticipazione della soglia di rilevanza penale, punendo condotte di pericolo mera- mente presunto, come l’accordo per la vendita o l’offerta o messa in vendita, per il semplice fatto dell’immissione in commercio di sostanze stupefacenti, al fine di garantire una più efficace tutela degli interessi protetti (Cass. n. 9714/1995, Rv. 202340; Cass. n. 32299/2001, Rv. 219706). Nella specie, i giudici ritengono che è stata ampiamente dimostrata la cessione da parte del Perricciolo di un piccolo quantitativo di cocaina a Nicolosi Davide, così come contestato al capo 21) dell’imputazione. La cessione, in questo caso, oltre che registrata dall’intercettazione ambientale, attivata all’interno dell’appartamento dell’imputato, è stata anche ripresa dalla telecamera ivi installata dagli inquirenti.

*Granitica, infatti, la giurisprudenza di legittimità – peraltro richiamata dalla Corte di Appello (vd.139 della sentenza) – nell’affermare che la fattispecie di acquisto e cessione di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l’acquirente e il venditore, l’accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l’effettiva “traditio” della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Bonarrigo, Rv. 276981 – 01; Sez. 4,n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu,Rv. 259284 – 01). Ulteriormente confermativa di tale orientamento, e particolarmente rilevante per il caso in esame avendo lo Storlazzi assolto al ruolo di intermediario, è la pronuncia con cui questa Corte ha affermato quanto segue: « Integra il reato di intermediazione per la cessione di sostanza stupefacente, nella forma consumata, e non tentata, a norma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l’attività svolta per procurare a terzi una partita di droga, risultando indifferente se materialmente questa sia stata o meno consegnata ai destinatari.» (Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015, Di Martino, Rv. 264633 – 01; in tal senso anche Sez. 1, n. 30288 del 08/06/2011, Rexhepi, Rv. 250798 – 01).

*Si richiamano, a tal proposito, due decisioni di questa Corte: a) Sez. 4, n. 38222 del 19/05/2009 – dep. 30/09/2009, Rv. 245293 – 01, secondo cui ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupe- facente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all’acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa. (Fattispecie nella quale l’imputato- acquirente lamentava di essere rimasto vittima di un “bidone”); b) Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014 – dep. 12/02/2014, Rv. 259284 – 01, secondo cui la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l’acquirente e il venditore, l’accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l’effettiva “traditio” della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione.

*Nella sentenza di primo grado si dà atto che gli imputati si siano doluti del fatto che, a loro giudizio, con tali ulteriori imputazioni, le medesime condotte siano state a loro contestate due volte: una in relazione al profilo dell’acquisto ed una in relazione a quello dello smercio della medesima sostanza. Si supera tale obiezione ricorrendo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di apprezzare l’unicità o la pluralità dell’oggetto della contestazione, la citata giurisprudenza propone, quali criteri orientativi, quello “ontologico, cronologico e psicologico”, sicché si ravvisa l’assorbimento delle varie condotte quando esse risultino “poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente” (Cass. n. 7404/2015, Rv. 262421; Cass. n. 22549/2017, Rv. 270266).

ART. 103 DPR 309 DEL 1990

*Orbene i principi affermati dai giudici di merito risultano conformi a un pacifico indirizzo giurisprudenziale del S.C. che esclude che l’attività di perquisizione posta in essere ai sensi dell’art.103 Dpr 309/90 debba necessariamente essere preceduta dalla individuazione di una precisa notizia di reato e consente al contrario che la perquisizione possa essere eseguita sulla base di notizie confidenzialmente apprese trattandosi di norma speciale introdotta proprio in una prospettiva di prevenzione di delitti commessi nel settore degli stupefacenti anche se la iniziativa investigativa tragga spunto da fonte confidenziale (sez.IV, 6.10.2010, Cirillo, Rv.248837; sez.III, 17.2.2016, Pirri, Rv.266580). Va poi evidenziato che la giurisprudenza di legittimità già da lungo tempo ha distinto il piano degli effetti della perquisizione illegittimamente disposta, ipotesi che nel caso in specie non ricorre trattandosi di legittima attività investigativa svolta sotto la garanzia dell’art.103 Dpr 309/90, rispetto a quello del sequestro probatorio che ne sia conseguito, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, obiettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all’acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (sez.II, 23.12.2016, Foddis, Rv.269856; sez.III, 17.2.2016 cit., sez.II, 23.4.2010, PM in proc.Ceschini, Rv. 247679), divieti certamente non rinvenibili nella disposizione di cui all’art.333 cod.proc.pen. comma III, la quale pone un limite alla utilizzabilità nel processo della fonte confidenziale e non attiene ai limiti della sequestrabilità di beni la cui produzione e la cui detenzione, a certe condizioni, costituiscono reato.

CORTE COST. 32 DEL 2014 SU ART. 73 DPR 309 DEL 1990

*In questa direzione si sono espresse le Sezioni Unite con riferimento alle fattispecie interessate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 stabilendo che «Per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 – che ha convertito il d.I.. 30 dicembre 2005, n. 272 – e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717; nello stesso senso cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 32451 del 22/02/2019, Giraldi, Rv. 276999).

*Il medesimo principio è stato ribadito, all’indomani della più recente pronunzia del giudice delle leggi, dalla Corte di cassazione nell’affermare che «In tema di stupefacenti, la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro più grave, che il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell’art. 81 cod. pen. sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, conseguendone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell’aumento di pena» (Sez. 7, n. 22976 del 24/04/2019, Perdomo Bonifacio, Rv. 276295).

*Non conforme al dettato normativo si palesa, pertanto, il provvedimento impugnato laddove esclude, in relazione a quelli, tra i reati c.d. «satellite», aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo c.d. «pesante» e, dunque, interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la necessità della rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio.

*Deve dunque affermarsi che – analogamente a quanto ritenuto all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 – qualora la Corte d’appello si pronunci, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, su una pena che era stata irrogata in primo grado, per il reato dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base della cornice edittale precedente a detta sentenza, non è tenuta a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura, alla luce dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi limiti edittali.

*Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte d’appello ha fornito una motivazione completa e coerente in merito alla rideterminazione della pena all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019, affermando che la pena base individuata dal primo giudice – anni nove di reclusione ed EURO 45.0,00 di multa – si pone in armonia anche con la cornice edittale oggi vigente, in quanto il discostamento dal minimo edittale appare proporzionato, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., alla obiettiva gravità del fatto, che evidenzia una elevata capacità criminale, poiché l’attuazione del reato ha richiesto una minuziosa preparazione protratta per un apprezzabile lasso di tempo. Ciò denota obiettivamente la persistenza di forte e decisa intenzionalità a delinquere, supportata dalla piena consapevolezza di fare parte di un’organizzazione operante a livello internazionale, con grande disponibilità di mezzi. Ed è manifestamente infondato il rilievo difensivo secondo cui la fattispecie non avrebbe potuto essere ritenuta grave, in mancanza della contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché la concreta gravità del reato è stata valutata alla luce della disposizione incriminatrice, rappresentata dall’art. 73 comma 1, dello stesso di d.P.R., con applicazione di una pena che si pone ben al di sotto della media edittale.

ART. 73 COMMA 7 DPR 309 DEL 1990

*In effetti, l’art. 73, comma 7 cit. prevede l’applicazione della circostanza attenuante “per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”. Si deve tenere conto che si tratta di norma inserita nella fattispecie incriminatrice che punisce specifiche condotte di detenzione, acquisto, cessione di sostanze stupefacenti: quindi “l’attività delittuosa” cui il testo si riferisce è quella oggetto di contestazione; ben si comprende, in altre parole, la differenza di tale attenuante rispetto a quella di cui all’art. 74, comma 7 d.P.R. 309 del 1990 o a quella di cui all’art. 8 legge 203 del 1991, che contemplano una collaborazione del soggetto rispetto a realtà associative. La giurisprudenza di legittimità insegna che l’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha natura oggettiva e sussiste nel caso in cui con le dichiarazioni rese sia stato offerto agli organi investigativi o giudiziari un aiuto concreto per l’interruzione dell’attività delittuosa, che si misura con una rilevante riduzione delle risorse finalizzate alla commissione di delitti in materia di stupefacenti e il conseguente impoverimento del mercato, non essendo, pertanto, necessario un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza (Sez. 3, n. 29621 del 13/02/2018 – dep. 02/07/2018, Alessandrini, Rv. 273719); si è anche affermato che, ai fini della applicazione dell’attenuante, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016 – dep. 18/04/2016, Ben, Rv. 266998).

*Art. 73.7 dpr 309_1990. Sentenza

*Sez. III sent. 30 giugno 2021 – 5 agosto 2021 n. 30683, Pres. Ramacci, Rel. Cerroni. Stupefacenti – Destinazione all’uso personale – Oneri probatori – Rilevanza del dato ponderale. La destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio. In conseguenza di ciò, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione

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