Decreto di latitanza: come abbiamo risolto il caso di un nostro assistito

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Decreto di latitanza: come abbiamo risolto il caso di un nostro assistito

Il nostro assistito veniva tratto in arresto in Spagna, sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dall’Italia in ragione del fatto che, nei suoi confronti, fosse stata applicata la misura cautelare della detenzione in carcere per essere lo stesso considerato partecipe di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il reato contestato al nostro assistito, quindi, era quello previsto dall’articolo 74 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico stupefacenti) il quale, nel caso in cui la condotta contestata alla persona sia quella di ricoprire il ruolo di mero partecipe dell’associazione, punisce il responsabile con una pena non inferiore ai 10 anni di reclusione.

Dopo che lo stesso veniva tratto in arresto in Spagna, quindi, i familiari decidevano di avvalersi dell’attività di consulenza dei professionisti dello studio legale internazionale Avvocato Penalista H24 al fine di comprendere come risolvere il caso del loro familiare.

Se vuoi conoscere tutti i dettagli del caso del nostro assistito, sin dal momento dell’arresto, ti consiglio di leggere questo articolo nel quale ti spiego nel dettaglio come siamo riusciti ad ottenere la sua scarcerazione una volta che è stata disposta la sua consegna in Italia da parte delle Autorità Spagnole.

Ebbene, una volta ottenuta la scarcerazione del nostro assistito nel corso del procedimento penale, iniziavamo la sua difesa nel procedimento che lo vedeva coinvolto, riscontrando tuttavia come detto processo, ormai, fosse in una fase decisamente avanzata dal momento che, nei confronti del nostro assistito era stato emesso un decreto latitanza in ragione del quale era stata già trattata l’udienza preliminare in assenza della partecipazione del nostro assistito.

Il caso del nostro assistito e le violazioni commesse ai suoi danni

Così come ti dicevo in precedenza, il nostro assistito era coinvolto in un procedimento penale che lo vedeva imputato, in qualità di partecipe, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il medesimo, tuttavia, già da diversi anni si trovava all’estero, essendo questa una circostanza palesemente emersa nel corso dell’attività di indagine, nella quale, infatti, si dava atto in più riprese che lo stesso si trovasse in Belgio al momento dei fatti in contestazione.

Ebbene, nonostante emergesse pacificamente dagli atti di indagine il fatto che lo stesso non fosse più residente in Italia da numerosi anni e che, nello specifico, risiedesse in Belgio, il Giudice dell’udienza preliminare, all’esito di accertamenti del tutto sommari, emetteva nei suoi confronti un decreto di latitanza in ragione del quale veniva trattata l’udienza preliminare in sua assenza.

Chiaramente, il difensore nominato d’ufficio dal Tribunale non eccepiva nulla in merito alla nullità del decreto latitanza emesso nei confronti del nostro assistito, facendo si che il medesimo, del tutto inconsapevolmente, venisse rinviato a giudizio innanzi al Tribunale in composizione collegiale, impedendo quindi al medesimo di poter ottenere gli eventuali vantaggi derivanti dalla scelta di un rito alternativo, quale il giudizio abbreviato, ovvero il patteggiamento.

Inoltre, così come ti dicevo in precedenza, il nostro assistito non sapeva nulla del procedimento penale nei suoi confronti in Italia, quindi, una volta tratto in arresto in Spagna in ragione del mandato di arresto europeo disposto dall’Autorità giudiziaria Italiana nei suoi confronti, considerava una palese violazione del suo diritto ad avere un giusto processo la sua mancata partecipazione all’udienza preliminare.

Quali sono i presupposti per l’emissione del decreto di latitanza?

Devi sapere, innanzitutto, che il codice di procedura penale individua degli specifici accertamenti che devono essere compiuti affinché possa essere dichiarata la latitanza di un soggetto indagato o imputato nell’ambito di un procedimento penale.

La ragione di tali accertamenti, nello specifico, deriva dal fatto che ad ogni persona deve essere riconosciuto il diritto di potersi difendere nell’ambito di un procedimento penale, ragione questa per la quale,nel caso in cui venisse emesso con “leggerezza” il decreto di latitanza, si rischierebbe di sottoporre a procedimento penale, e magari finanche ad una condanna, un soggetto che non ha mai avuto notizia dell’instaurazione, nei suoi confronti, di un procedimento penale e che, quindi, non ha mai avuto alcuna possibilità di difendersi.

Il codice di procedura penale, infatti, all’art. 296, definisce il concetto di latitanza ed elenca tutti i presupposti affinché possa essere emesso un decreto latitanza:

“È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.

Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell’ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore”.

Da quanto sopra riportato, quindi, si comprende immediatamente che la latitanza presuppone due fondamentali requisiti, ovvero:

  1. l’applicazione di un provvedimento limitativo della libertà personale
  2. che, in ragione di detto provvedimento, la persona si sottragga volontariamente all’esecuzione dello stesso.

È chiaro, quindi, che per l’emissione del decreto di latitanza dovranno essere effettuate delle verifiche assolutamente rigorose, in ragione delle quali deve essere possibile ritenere, con assoluta certezza, che il latitante si è volontariamente sottratto all’esecuzione della misura applicata nei suoi confronti.

Il decreto di latitanza emesso nei confronti del nostro assistito

Così come ti dicevo in precedenza, il nostro assistito veniva dichiarato latitante nel corso dell’udienza preliminare senza che, tuttavia, lo stesso fosse mai stato messo al corrente dell’esistenza di un procedimento penale e dell’applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti.

In buona sostanza, quindi, il nostro assistito non si era sottratto volontariamente al provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria Italiana, bensì, molto più semplicemente, non aveva alcuna consapevolezza circa l’emissione di questo provvedimento.

Infatti, il Giudice per l’udienza preliminare aveva disposto la latitanza del nostro assistito sulla base di ricerche effettuate presso il paese di origine dello stesso, in Italia, nonché sulla base dell’inserimento del nominativo del nostro assistito nel sistema informativo Schengen SIS II e dell’applicazione nei confronti dello stesso di una red notice di Interpol, senza tuttavia mai procedere ad alcun tipo di accertamento nel luogo in cui lo stesso risiedeva regolarmente all’estero, da numerosi anni, luogo questo che, così come ti ho detto in precedenza, era pacificamente emerso nel corso delle indagini preliminari.

Sulla base di ricerche soltanto parziali, che non avevano tenuto in alcuna considerazione gli elementi emersi nel corso del procedimento, il nostro assistito veniva quindi dichiarato latitante, impedendo pertanto al medesimo di partecipare all’udienza preliminare che si era tenuta nei suoi confronti.

La nostra linea difensiva e le nostre richieste in merito alla nullità del decreto latitanza

Una volta che ci accorgevamo del fatto che, nei confronti del nostro assistito fosse stato emesso un decreto latitanza nella totale assenza dei presupposti di legge, ci mettevamo immediatamente al lavoro al fine di ricercare ogni singolo elemento dal quale potesse emergere la sua inconsapevolezza in merito all’instaurazione del procedimento penale nei suoi confronti e quindi, chiaramente, l’inconsapevolezza di essere gravato da un provvedimento di natura cautelare.

Così come ti dicevo in precedenza, infatti, il presupposto fondamentale per l’applicazione del decreto latitanza è che la persona gravata dal provvedimento cautelare si sia sottratta volontariamente all’esecuzione dello stesso, circostanza questa che, tuttavia, collideva con quanto ci riferiva il nostro assistito il quale, nello specifico, ci riferiva in continuazione di non avere alcuna consapevolezza in merito al provvedimento cautelare che era stato disposto nei suoi confronti.

Infatti, così come emergeva dagli atti di indagine, il medesimo (nel momento in cui veniva emesso il decreto latitanza) viveva in Belgio con tutta la propria famiglia e pertanto non poteva avere alcuna consapevolezza in merito all’esistenza di un provvedimento cautelare nei suoi confronti in assenza di una comunicazione formale in detto Stato.

Il reale limite del provvedimento disposto dal Giudice per l’Udienza preliminare, infatti, risiedeva nel fatto che, nonostante l’Autorità Giudiziaria fosse pienamente consapevole del fatto che il nostro assistito vivesse in Belgio, non avesse mai disposto alcun tipo di richiesta (ovvero di ricerca) in detto Stato, disponendo nei confronti del nostro assistito delle ricerche del tutto generalizzate, attraverso il Sistema informativo Schengen ed il sistema di Interpol, in ragione delle quali in alcun modo poteva ritenersi che il medesimo avesse consapevolezza del provvedimento applicativo della misura cautelare nei suoi confronti.

Nel caso specifico la posizione del nostro assistito e la formulazione delle richieste nel corso del procedimento veniva seguita dall’avv. Ismaele Brancaccio dello studio legale internazionale Avvocato Penalista H24.

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La richiesta con la quale si eccepiva la nullità del decreto latitanza

Una volta che ci rendevamo conto del fatto che il nostro assistito fosse stato dichiarato latitante nella totale assenza dei presupposti di Legge, formulavamo immediatamente una richiesta al Tribunale collegiale, al quale era stato assegnato il procedimento dopo l’udienza preliminare, con la quale richiedevamo che fosse disposta la nullità del decreto latitanza, con successiva trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Questa è la richiesta che abbiamo formulato nell’interesse del nostro assistito.

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A fondamento della nostra richiesta, infatti, eccepivamo sia la lacunosità delle ricerche effettuate per dichiarare la latitanza del nostro assistito, dal momento che le stesse avrebbero dovuto essere condotte in Belgio, luogo di abituale residenza del nostro assistito, sia l’assenza della dimostrazione della volontà del nostro assistito di sottrarsi all’esecuzione del provvedimento cautelare.

A sostegno della stessa, quindi, depositavamo in atti tutti un serie di documenti dai quali era possibile desumere che lo stesso non avesse mai avuto conoscenza del procedimento instaurato nei suoi confronti oltre che, chiaramente, i documenti dai quali risultava che lo stesso fosse residente in Belgio, circostanza questa che, pacificamente, era emersa già inconfutabilmente nel corso delle indagini.

Il provvedimento del Tribunale che accoglieva la nostra richiesta

Il Tribunale, una volta recepita la nostra istanza con la quale si richiedeva di disporre la nullità del decreto latitanza, ed una volta acquisita tutta la documentazione a sostegno della stessa, decideva di fissare una nuova udienza, al fine di valutare tutta la documentazione.

Ebbene, una volta valutata attentamente la richiesta e la documentazione a sostegno della stessa il Tribunale decideva di accogliere la nostra richiesta, decretando la nullità del decreto latitanza applicato nei confronti del nostro assistito e trasmettendo nuovamente gli atti al Pubblico Ministero, facendo si che il procedimento nei confronti del nostro assistito ricominciasse daccapo.

Questo è il provvedimento con il quale il Tribunale ha deciso di accogliere la nostra richiesta.

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Non potete immaginare la gioia del nostro assistito e dei suoi familiari una volta che gli abbiamo comunicato l’esito della decisione assunta dal Tribunale, dal momento che il medesimo viveva come un’estrema ingiustizia il fatto che il procedimento fosse stato condotto sino a quel momento in sua assenza, deprivandolo della possibilità di presenziare all’udienza preliminare.

Quali sono stati i vantaggi per il nostro assistito alla luce della dichiarazione di nullità del decreto di latitanza?

Alla luce della dichiarazione di nullità del decreto latitanza il nostro assistito ha avuto degli enormi vantaggi di tipo processuale, e questo sopratutto in considerazione del fatto che il procedimento penale contro lo stesso fosse ormai in uno stato decisamente avanzato.

Ebbene, avendo il Tribunale disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, facendo retroagire il procedimento, lo stesso avrà la possibilità di formulare la richiesta di riti alternativi nel corso dell’udienza preliminare, permettendo allo stesso di ottenere dei grossi sconti di pena in caso di condanna.

Infatti, così come ti dicevo in precedenza, la partecipazione di una persona ad un’organizzazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è punita in Italia con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni; in questo caso la possibilità di ottenere uno sconto di pena, in assenza della dichiarazione di nullità del decreto latitanza, era completamente preclusa al nostro assistito.


Inoltre, attraverso detto provvedimento il medesimo avrà la possibilità di difendersi in giudizio e di provare la propria innocenza nel corso del processo.

In questo caso, soltanto lo studio approfondito degli atti e la preparazione dei nostri professionisti ha permesso al nostro assistito di ottenere un provvedimento al quale neppure il medesimo credeva.

Perché rivolgersi ad un avvocato esperto in decreto di latitanza?

Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia particolarmente complessa, delicata, che richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.

È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un Avvocato esperto in decreto di latitanza, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.

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